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Le novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio DM 2 settembre 2021
- 15 Aprile 2022
- Pubblicato da: Prosystem Engineering
- Categoria: News

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5/10/21 il D.M. 2/9/21 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il D.M. 2/9/21 rinnova lo storico D.M. 10/3/98, ossia il riferimento legislativo che da più di vent’anni viene utilizzato per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione dell’emergenza nelle aziende.
COSA CAMBIA CON IL NUOVO D.M. 2/9/21 NELLA PREVENZIONE INCENDI NELLE AZIENDE?
Il nuovo D.M. 2/9/21 non abroga interamente il “vecchio” D.M. 10/3/98, ma solo alcuni articoli e i corrispondenti allegati.
In particolare, dalla data di entrata in vigore del D.M. 02/9/21 (cioè dal 04/10/22) saranno abrogati i seguenti articoli del D.M. 10/3/98:
- l’art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori
- l’art. 5 che tratta la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”
- l’art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio”
- l’art. 7 che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.
LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDI: TUTTE LE NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO
Le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:
- l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio
- lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (cioè, quelli che attualmente sono denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.
Il D.M. 2/9/21 modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10/3/98, ossia:
- Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore
- Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
- Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 10/3/98 prevede:
- Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
- Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
- Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore
Il D.M. 02/09/21 specifica che le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono, ovvero in videoconferenza e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.
Tutti i riferimenti per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento relativamente alle durate, contenuti minimi sono riportati all’allegato III del D.M. 2/9/21.
E PER I CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO GIA’ SVOLTI AI SENSI DEL D.M. 10/3/98?
Premesso che il “nuovo” decreto entrerà in vigore tra un anno, cioè il 04/10/22, vediamo cosa accade nel periodo transitorio e se i corsi di formazione per addetti antincendio organizzati e svolti secondo il “vecchio” D.M. 10/3/98 rimangono validi.
Innanzitutto il D.M. 02/09/21 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023.
Pertanto, fino al 04/04/22 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le “vecchie” regole previste dal D.M. 10/3/98.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:
- entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
- oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 05/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/09/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 05/10/23 (cioè entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto).
ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DECRETO
Il D.M. 2 settembre 2021 entrerà in vigore il 04/10/2022